Modifiche al Regolamento sulla Produzione di Elettricità Senza Licenza nel Mercato Elettrico
Modifiche al Regolamento sulla Produzione di Elettricità Senza Licenza nel Mercato Elettrico

Gazzetta Ufficiale

REGOLAMENTO

Dall'Autorità di Regolamentazione del Mercato Energetico:

REGOLAMENTO DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA SENZA LICENZA NEL MERCATO ELETTRICO

ARTICOLO 1 – La clausola (i) del primo comma dell'articolo 4 del Regolamento sulla Produzione di Energia Elettrica Senza Licenza nel Mercato Elettrico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12/5/2019 con il numero 30772, è stata modificata come segue.

"i) Amministrazione Provinciale Speciale: l'amministrazione provinciale speciale del luogo in cui verrà istituito l'impianto di produzione o la Presidenza del Governatorato per il Monitoraggio e il Coordinamento degli Investimenti nei luoghi in cui non esiste un'amministrazione provinciale speciale."

ARTICOLO 2 – Nello stesso Regolamento, l'articolo 5, primo comma, lettera b), è stato modificato come segue, allo stesso comma è stato aggiunto il seguente comma, dopo la frase “per un impianto di consumo in caso di” nel quarto comma dello stesso articolo è stata aggiunta la frase “aventi la stessa struttura di compensazione”, il sesto comma dello stesso articolo è stato modificato come segue e allo stesso articolo è stato aggiunto il seguente comma.

“b) Impianti di produzione che operano senza alcuna connessione al sistema di trasmissione o distribuzione,”

“h) Impianti di produzione basati su fonti energetiche rinnovabili, a condizione che sia limitata alla potenza contrattuale prevista nel contratto di connessione.”

(6) Il limite massimo di capacità installata non si applica agli impianti di produzione di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), g) e h) del primo comma.”

“(8) Lettera di invito alla stipula del contratto di connessione nell'ambito di applicazione della lettera c) del primo comma paragrafo, le cui operazioni di compensazione sono effettuate ai sensi dell'articolo 26 "Uno o più impianti di produzione aggiuntivi possono essere istituiti nell'ambito di applicazione della lettera h) del primo comma, a condizione che siano soddisfatti altri obblighi pertinenti per gli impianti di consumo associati agli impianti di produzione per i quali è stato firmato un contratto di connessione o sono state completate le procedure di accettazione."

ARTICOLO 3 - La frase "a livello di distribuzione" è stata aggiunta dopo la frase "nell'ambito di applicazione del presente regolamento" nel quinto comma dell'articolo 7 dello stesso regolamento, la frase "esclusi gli impianti di produzione da istituire nell'ambito di applicazione della lettera h) del primo comma dell'articolo 5 dal livello di trasmissione" è stata aggiunta prima della frase "nell'ambito di applicazione del presente regolamento" nell'ottavo comma, la frase "(c)" del primo comma nel decimo comma e la frase "esclusi gli abbonamenti temporanei per gli impianti di consumo in costruzione" sono state aggiunte prima della frase "nell'ambito della connessione temporanea" nel dodicesimo comma, e la frase "esclusi gli abbonamenti temporanei per gli impianti di consumo in costruzione" è stata aggiunta nel Il settimo comma dello stesso articolo e il quattordicesimo comma sono stati modificati come segue e il seguente comma è stato aggiunto allo stesso articolo.

"(7) Se non è stata effettuata l'accettazione temporanea del centro di trasformazione, del centro di distribuzione e della linea di trasmissione dell'energia nel punto di connessione e degli impianti di distribuzione appartenenti all'impianto di consumo, ad esclusione degli impianti di produzione da realizzare nell'ambito di applicazione della lettera h) del primo comma dell'articolo 5 dal livello di trasmissione, non è possibile presentare alcuna domanda nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Le domande presentate devono essere restituite senza che venga intrapresa alcuna azione."

"(14) Se il proprietario dell'impianto di produzione desidera apportare altre modifiche, tra cui l'aumento o la diminuzione della potenza CC/CA dell'impianto di produzione, la modifica del sistema di protezione o la modifica della compensazione, è tenuto a presentare preventivamente una richiesta al gestore di rete competente e a ottenere l'autorizzazione secondo le procedure previste dalla legislazione pertinente. Nelle domande basate sull'energia eolica o solare; le informazioni contenute nel modulo di valutazione tecnica da presentare in merito alla modifica devono essere inviate a EIGM per la valutazione tecnica valutazione.”

“(17) Per gli investimenti in impianti di distribuzione e/o di trasmissione degli impianti di generazione da realizzare nell'ambito di applicazione del comma (h) del primo comma dell'articolo 5, l'operazione è effettuata nel quadro delle disposizioni del Regolamento sulla connessione al mercato elettrico e sull'utilizzo del sistema.”

ARTICOLO 4 – Il primo comma dell'articolo 10 dello stesso Regolamento è stato modificato come segue.

“(1) Le persone fisiche o giuridiche che desiderano generare nell'ambito di applicazione dei commi (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) e (h) del primo comma dell'articolo 5 si rivolgono al gestore di rete competente con le informazioni e i documenti determinati dalla decisione del Consiglio.”

ARTICOLO 5 – Il secondo comma dell'articolo 11 dello stesso Regolamento è stato modificato come segue.

“(2) Per gli impianti di consumo appartenenti a istituzioni e organizzazioni pubbliche, acque reflue e potabili Impianti di trattamento delle acque di proprietà di persone fisiche e giuridiche e impianti per l'irrigazione agricola, a condizione che non venga superata la potenza contrattuale prevista nel contratto di allacciamento, un impianto di produzione basato su fonti energetiche rinnovabili può essere installato sulla particella o sulle particelle che costituiscono un insieme, nello stesso punto di misurazione dell'impianto di consumo, nell'ambito di applicazione del comma (c) del primo comma dell'articolo 5."

ARTICOLO 6 – Il secondo comma dell'articolo 12 dello stesso Regolamento è stato modificato come segue e il seguente comma è stato aggiunto allo stesso articolo.

"(2) La commissione appartenente alle società di distribuzione; TEİAŞ, TEDAŞ e il relativo gestore di rete e prende decisioni a maggioranza. Il presidente della commissione è il rappresentante di TEİAŞ. Se il gestore di rete interessato è una persona giuridica titolare di una licenza di distribuzione OSB, la commissione è composta da tre membri, ovvero il responsabile OSB, un esperto della società di distribuzione regionale e un esperto dell'OSB, e prende decisioni a maggioranza. Le decisioni prese dalla commissione sono firmate dai membri e conservate negli archivi pertinenti.

"(3) Per le domande di generazione senza licenza da presentare a livello di trasmissione, la commissione è composta da tre membri, tutti rappresentanti di TEİAŞ, e prende decisioni a maggioranza. Le decisioni adottate dalla commissione sono firmate dai membri e conservate negli archivi pertinenti."

ARTICOLO 7 – Il secondo comma dell'articolo 13 del medesimo Regolamento è stato modificato come segue e il seguente comma è stato aggiunto allo stesso articolo.

"(2) Il richiedente è informato della natura della carenza o dell'errore entro tre giorni lavorativi dalla valutazione dei risultati, una copia della documentazione presentata è trasferita nell'archivio dati permanente e restituita al richiedente e l'amministrazione provinciale speciale competente è informata della questione in termini di risorse idriche."

"(4) Le nuove domande ricevute entro ogni mese solare da persone fisiche o giuridiche che desiderano connettersi al livello di trasmissione nell'ambito di applicazione del presente Regolamento ed effettuare la produzione sono valutate collettivamente e finalizzate in termini di documentazione entro i primi quindici giorni del mese successivo dalla commissione di cui al terzo comma dell'articolo 12. Le domande di coloro che presentano documenti incompleti o errati non sono incluse nella valutazione tecnica. La natura della carenza o dell'errore deve essere comunicata al richiedente entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione dei risultati della valutazione e una copia della documentazione presentata è trasferita nell'archivio dati permanente e restituita al richiedente. I risultati della valutazione relativa alla documentazione sono pubblicati sul sito web del TEİAŞ il giorno lavorativo successivo alla data di valutazione, comprese le spiegazioni per le domande presentate in modo incompleto o errato.

ARTICOLO 8 – La frase "domande presentate da persone notificate ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 e che hanno completato le loro carenze entro il mese della domanda" nel primo comma dell'articolo 14 dello stesso regolamento è stata abrogata e il comma seguente è stato aggiunto allo stesso articolo.

"(8) Le domande che si ritiene siano state presentate integralmente ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 sono valutate tecnicamente dalla commissione di cui al terzo comma dell'articolo 12 entro i primi quindici giorni del mese successivo alla valutazione relativa alla documentazione. Ogni applicazione viene valutata indipendentemente dalle altre in termini di connessione e utilizzo del sistema, ma insieme in termini di punto di connessione. La valutazione tecnica si completa valutando il sistema di misura e protezione dell'impianto che si prevede di realizzare nell'ambito dei calcoli della capacità collegabile e del limite di corrente di cortocircuito del relativo centro di trasformazione, sulla base della conformità della domanda al presente Regolamento, alla normativa tecnica pertinente e alla normativa vigente."

ARTICOLO 9 – La frase "con lettera di invito al contratto di connessione" è stata aggiunta dopo la frase "esistente di proprietà del richiedente" nel comma (a) del sesto comma dell'articolo 17 del medesimo Regolamento e le lettere (b) e (c) dello stesso comma sono state modificate come segue.

"b) Nel caso in cui venga presentata una richiesta di aumento della capacità installata per gli impianti di produzione per i quali è stata inviata una lettera di invito al contratto di connessione e tale richiesta riceva parere positivo dalla commissione, sono concessi ulteriori novanta giorni ai termini specificati nel primo comma per completare gli obblighi previsti dal secondo comma a partire dalla data di invio della lettera di invito al contratto di connessione rivisto entro l'entità dell'aumento di potenza viene comunicata al richiedente. Se non viene presentata domanda al gestore di rete competente per la sottoscrizione di un contratto di connessione entro il termine stabilito, il diritto di firmare un contratto di connessione decade e tutti i documenti pertinenti vengono restituiti al richiedente l'aumento di potenza.

c) Nel caso in cui venga presentata una richiesta di aumento di potenza installata in impianti di produzione che hanno sottoscritto un contratto di connessione o la cui accettazione è stata completata e la Commissione esprime parere positivo sulla richiesta in questione, viene concesso un ulteriore anno per completare gli obblighi previsti dal secondo comma del contratto di connessione rivisto e le procedure di accettazione dell'impianto di produzione, a partire dalla data in cui la lettera di invito per il contratto di connessione rivisto nell'ambito dell'aumento di potenza viene notificata al richiedente.

ARTICOLO 10 – Le parole "temporaneo" nel titolo dell'articolo 18 e nei commi primo, terzo e quarto dello stesso Regolamento sono state abrogate.

ARTICOLO 11 – Il primo comma dell'articolo 19 dello stesso Regolamento è stato modificato come segue e la frase La parola "temporaneo" nel terzo comma è stata modificata come segue: è stata abrogata.

"(1) Conformemente alle disposizioni del presente regolamento, Le procedure di accettazione degli impianti di produzione devono essere completate entro i seguenti termini, a partire dalla data di firma del contratto di connessione, a seconda del punto di installazione del contatore:

a) Tre anni per gli impianti di produzione basati su risorse idrauliche da connettere a livello MT,

b) Due anni per gli impianti di produzione diversi da quelli basati su risorse idrauliche da connettere a livello MT,

c) Un anno per tutti gli impianti di produzione da connettere a livello BT,

ç) Il periodo previsto per gli impianti di produzione con le stesse qualifiche nell'ambito del Regolamento di Licenza del Mercato Elettrico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2/11/2013 e numero 28809,

negli impianti di produzione da connettere alla rete di trasmissione. Fatti salvi i casi di forza maggiore specificati nell'articolo 35 del Regolamento sulle licenze del mercato elettrico e i casi ritenuti opportuni dal Consiglio, qualora l'impianto di produzione non venga completato al termine di tali periodi, il contratto di connessione, la capacità assegnata, il permesso di interazione tecnica e i documenti relativi al permesso di utilizzo dei diritti idrici perdono automaticamente validità."

ARTICOLO 12 – La seguente frase è stata aggiunta alla fine del primo comma dell'articolo 21 del medesimo Regolamento e il terzo e il settimo comma dello stesso articolo sono stati modificati come segue.

"Un secondo contatore può essere installato dal gestore della rete a fini di controllo per i contatori bidirezionali."

"(3) Per gli impianti di produzione con potenza installata superiore a 10 kW, i contatori installati ai sensi del primo comma devono essere compatibili con il sistema di lettura automatica dei contatori da installare in conformità alla normativa vigente. I contatori installati per gli impianti di produzione con potenza installata superiore a 10 kW sono collegati al sistema di monitoraggio e comunicazione."

"(7) Il collegamento degli impianti di produzione con potenza installata pari o superiore a 50 kW, nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, al centro di controllo SCADA del gestore di rete a cui sono collegati avviene in conformità alle disposizioni del Regolamento sulla rete elettrica. Le apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la connessione sul lato del sito di produzione devono essere fornite e installate dalla persona fisica o giuridica proprietaria del sito di produzione."

ARTICOLO 13 – Il seguente paragrafo è stato aggiunto all'articolo 22 dello stesso Regolamento.

"(2) La disconnessione del sito di produzione in condizioni necessarie deve essere effettuata in conformità all'articolo 27 del Regolamento sulla connessione al mercato elettrico e sull'utilizzo del sistema."

ARTICOLO 14 – La seguente frase è stata aggiunta alla fine del primo paragrafo dell'articolo 24 dello stesso Regolamento.

"A partire dalla fine del periodo di dieci anni, le procedure e i principi relativi all'applicazione di tali impianti sono determinati dal Presidente in conformità al secondo paragrafo dell'articolo 6 della Legge YEK."

ARTICOLO 15 – "e basate su fonti energetiche rinnovabili la cui produzione e consumo avvengono nello stesso punto di misurazione" nel primo paragrafo dell'articolo 26 dello stesso Regolamento. La frase è stata abrogata, la seguente frase è stata aggiunta al quarto comma, la frase "al giorno" nel comma (e) del sesto comma è stata modificata in "al giorno lavorativo" e i seguenti commi sono stati aggiunti allo stesso articolo.

"A partire dalla fine del periodo di dieci anni, le procedure e i principi relativi all'applicazione di tali impianti saranno determinati dal Presidente in conformità al secondo comma dell'articolo 6 della Legge YEK."

"(9) Nel caso in cui un impianto di produzione o impianti collegati al sistema dal livello di distribuzione o trasmissione siano istituiti nell'ambito di applicazione dei commi (ç) e (h) del primo comma dell'articolo 5 per impianti di consumo collegati al sistema dal livello di trasmissione, i quantitativi di energia elettrica prelevati dall'impianto di consumo saranno determinati su base oraria in base ai dati del contatore installato nel luogo specificato nel contratto di connessione e comunicati alla società di distribuzione competente da TEİAŞ entro il terzo giorno lavorativo di ogni mese e i lavori e le transazioni nell'ambito di applicazione di Il presente articolo è eseguito dalla società di distribuzione competente e dalla società di fornitura assegnataria.

(10) Mancato pagamento da parte della società di fornitura assegnataria In caso di penalità di mora determinata ai sensi dell'articolo 51 della Legge sulla procedura di riscossione dei crediti pubblici, la penalità di mora determinata sarà applicata al doppio.

(11) I prezzi dei contributi locali da applicare in lire turche agli impianti di produzione senza licenza che entreranno in funzione per la prima volta dopo il 30/6/2021 e la cui energia eccedente immessa in rete viene acquistata a un determinato prezzo, l'aggiornamento di tali prezzi, il periodo di applicazione e altre procedure e principi relativi all'applicazione saranno determinati dal Presidente in conformità al secondo comma dell'articolo 6/B della Legge YEK.

ARTICOLO 16 – La seguente frase è stata aggiunta alla fine del quinto comma dell'articolo 28 dello stesso Regolamento, l'ottavo comma è stato modificato come segue: la frase "temporaneo" al nono comma è stato abrogato e il comma seguente è stato aggiunto allo stesso articolo.

"Le operazioni di variazione degli impianti di consumo sono effettuate dalla società fornitrice autorizzata e, a seguito delle richieste presentate entro l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, a condizione che la documentazione richiesta sia completa e completa,"(8) Accettate dalla società distributrice contestualmente nello stesso giorno."

"(8) Accettate lü completato e messo in funzione; nel caso in cui l'accordo o il contratto stipulato per il consumo di uno qualsiasi degli impianti di consumo associati all'impianto di produzione diventi nullo e/o la potenza contrattuale nel contratto di connessione sottostante la domanda per gli impianti di consumo in questione diminuisca, l'energia prodotta per il mese in questione si considera prodotta dalla società di fornitura autorizzata e immessa nel sistema, e non verrà effettuato alcun pagamento da parte del gestore del mercato e della società di fornitura autorizzata in relazione a tale energia, e in tale ambito, l'energia immessa nel sistema è considerata un contributo gratuito a YEKDEM."

"(10) Tutti gli impianti di consumo associati all'impianto di produzione non autorizzato devono consumare energia al più tardi a partire dalla data di accettazione dell'impianto di produzione in questione. Se l'impianto o gli impianti di consumo il cui fabbisogno sarà soddisfatto non consumano energia alla data di accettazione dell'impianto di produzione in questione, l'energia prodotta fino al momento del consumo si considera prodotta dalla società fornitrice autorizzata e immessa nel sistema, e nessun pagamento sarà effettuato dalla società fornitrice autorizzata in merito a tale energia, e l'energia immessa nel sistema in tale ambito sarà considerata un contributo gratuito a YEKDEM."

ARTICOLO 17 – L'articolo 29 dello stesso Regolamento è stato modificato come segue.

"ARTICOLO 29 – (1) Il consumo di energia elettrica può essere misurato con un unico contatore comune e una o più persone fisiche e/o giuridiche possono istituire impianti o impianti di produzione nell'ambito di applicazione del presente Regolamento combinando i propri consumi per l'energia elettrica consumata negli impianti.

(2) L'aggregazione dei consumi deve essere effettuata mediante richiesta scritta al gestore di rete competente.

(3) Le persone che combinano i propri consumi nell'ambito di applicazione del presente Regolamento sono responsabili di qualsiasi tipo di indennizzo derivanti da questa combinazione. Risolvono la controversia tra loro. Nessuna controversia può essere presentata al gestore di rete competente e/o alla società di fornitura autorizzata.

(4) Negli edifici costruiti con un unico permesso di costruzione ai sensi della Legge di Zonizzazione n. 3194 del 3/5/1985, l'unificazione dei consumi può essere effettuata nell'ambito delle disposizioni per l'unificazione dei consumi tramite il progetto di zonizzazione approvato.

(5) Negli impianti di produzione costituiti tramite cooperative di produzione di energia rinnovabile costituite nell'ambito di applicazione della Legge sulle Cooperative n. 1163 del 24/4/1969, la persona giuridica cooperativa può essere autorizzata senza impianto di consumo ai fini dell'esecuzione dei lavori e delle transazioni nell'ambito di applicazione del presente Regolamento."

ARTICOLO 18 – Il primo comma dell'articolo 30 del medesimo Regolamento è stato modificato come segue e la frase "temporaneo" nel settimo comma dello stesso articolo è stata abrogata.

"(1) Al fine di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica del consumatore impianti, in modo non eccedente la capacità contrattuale prevista dal contratto di connessione degli impianti di consumo interessati; Nell'ambito di applicazione del comma (h) del primo comma dell'articolo 5, può essere istituito un impianto di produzione basato su fonti energetiche rinnovabili. Nell'ambito di applicazione del presente articolo, le istituzioni e le organizzazioni pubbliche possono anche istituire un impianto di produzione basato su fonti energetiche rinnovabili ai sensi del comma (c) del primo comma dell'articolo 5."

ARTICOLO 19 – Le espressioni "temporaneo" nel primo comma dell'articolo 35 dello stesso regolamento sono state abrogate.

ARTICOLO 20 – Il terzo comma dell'articolo 36 dello stesso regolamento è stato modificato come segue.

"(3) Le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di produzione nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono tenute a pagare i canoni di utilizzo del sistema stabiliti dalla decisione del Consiglio. Se i canoni di utilizzo del sistema non vengono pagati dai proprietari degli impianti di produzione senza licenza entro la data di scadenza specificata in fattura, l'impianto di produzione viene separato dalla rete dal gestore di rete competente senza necessità di notifica fino a quando la situazione non sia ripristinata e il motivo della separazione viene comunicato per iscritto al proprietario dell'impianto di produzione entro tre giorni lavorativi."

ARTICOLO 21 – Il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 37 del medesimo Regolamento sono stati modificati come segue, la parola "temporanea" nel nono comma è stata abrogata e le seguenti clausole sono state aggiunte allo stesso comma.

"(7) Se la persona giuridica proprietaria dell'impianto di produzione senza licenza desidera fondersi con tutti i suoi attivi e passivi in ​​una propria persona giuridica o in un'altra persona giuridica, la fusione deve essere effettuata nell'ambito della normativa vigente, a condizione che tutti gli impianti di produzione interessati siano stati accettati. La condizione di accettazione non sarà richiesta a condizione che la persona giuridica proprietaria dell'impianto di produzione non autorizzato rimanga la stessa e che i rapporti azionari non cambino. Prima dell'avvio della procedura di fusione, entro i primi dieci giorni del mese di riferimento viene presentata una domanda al gestore di rete competente per i lavori e le transazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente. Se la documentazione da presentare nell'ambito della richiesta di fusione è completa e completa, la procedura di fusione e la normativa vigente devono essere completate. I lavori e le transazioni in corso devono essere conclusi simultaneamente ed entro la fine del periodo di fatturazione dalle parti interessate. Se la domanda non viene presentata in modo completo e completo, la richiesta non verrà valutata dai gestori di rete competenti e i destinatari saranno informati delle carenze entro 5 giorni lavorativi. Se l'operazione di fusione non viene completata dalle persone giuridiche competenti in conformità con quanto sopra indicato, l'energia prodotta nel mese in questione si considera prodotta dalla società fornitrice autorizzata e immessa nel sistema, e non verrà effettuato alcun pagamento da parte del gestore del mercato e della società fornitrice autorizzata per tale energia, e l'energia immessa nel sistema in tale ambito sarà considerata come un contributo gratuito a YEKDEM.

(8) Se una persona giuridica rientrante nell'ambito di applicazione del presente Regolamento desidera essere scissa in tutto o in parte, a condizione che tutti gli impianti di produzione sotto la sua responsabilità siano stati accettati, la scissione verrà effettuata nell'ambito di applicazione della legislazione vigente. La condizione di accettazione non sarà richiesta a condizione che la persona giuridica proprietaria dell'impianto di produzione non autorizzato rimanga la stessa e che le quote di partecipazione non cambino. Prima dell'esecuzione del processo di ripartizione, entro i primi dieci giorni del mese di riferimento viene presentata una domanda al gestore di rete competente per i lavori e le transazioni previsti dalla normativa vigente. Se la documentazione da presentare nell'ambito della richiesta di ripartizione è completa e completa, il processo di ripartizione e i lavori e le transazioni da svolgere nell'ambito della normativa vigente vengono finalizzati e completati dalle parti interessate contemporaneamente ed entro la fine del periodo di fatturazione. Se la domanda non viene presentata in modo completo e completo, la richiesta non viene valutata dai gestori di rete competenti e le carenze vengono notificate ai destinatari entro 5 giorni lavorativi. Se il processo di divisione non viene completato dalle persone giuridiche interessate in conformità con quanto sopra menzionato, l'energia prodotta nel mese in questione si considera prodotta dalla società di fornitura autorizzata e immessa nel sistema, e non verrà effettuato alcun pagamento da parte del gestore del mercato e della società di fornitura autorizzata in relazione a tale energia, e l'energia immessa nel sistema in tale ambito sarà considerata un contributo gratuito a YEKDEM."

"d) Modifiche azionarie dirette o indirette effettuate tra i soci esistenti che detengono quote dirette o indirette nella struttura societaria della persona giuridica proprietaria dell'impianto di produzione non autorizzato in modo tale da non costituire un cambio di controllo nella struttura societaria della persona giuridica proprietaria dell'impianto di produzione non autorizzato,

e) Modifiche azionarie dirette o indirette nella struttura societaria della persona giuridica proprietaria dell'impianto di produzione non autorizzato a seguito di trasferimenti di quote effettuati tra coniugi e persone fisiche con un legame di sangue di primo grado tra loro."

ARTICOLO 22 – Il seguente articolo temporaneo è aggiunto allo stesso Regolamento.

"Impianti che possono passare alla compensazione mensile

ARTICOLO TEMPORANEO 4 – (1) In relazione agli impianti di produzione di energia elettrica per i quali è stata emessa una lettera di invito per un contratto di connessione, è stato firmato un contratto di connessione o è stata completata e messa in funzione l'accettazione ai sensi del comma (c) del primo comma dell'articolo 5 e del comma (c) del primo comma dell'articolo 5 con una potenza installata pari o inferiore a 10 kW prima del 12/5/2019, se le parti interessate presentano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la procedura è stabilita in conformità alle disposizioni dell'articolo 26 a partire dal mese successivo alla domanda.

(2) Le disposizioni dell'articolo 26 si applicano fino alla risoluzione e/o alla cessazione dei contratti di connessione e di utilizzo del sistema degli impianti di produzione inclusi nell'ambito di applicazione della disposizione del primo comma. annullato."

ARTICOLO 23 – Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione.

ARTICOLO 24 – Le disposizioni del presente Regolamento sono attuate dal Presidente dell'Autorità di regolamentazione del mercato energetico.

Gazzetta Ufficiale in cui è stato pubblicato il Regolamento
Data Numero
12/5/2019 30772
Gazzetta Ufficiale in cui è stato pubblicato il Regolamento che modifica il Regolamento del quotidiano
Storico Numero
12/5/2019 30772
23/9/2020 31253



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