
Gazzetta Ufficiale
REGOLAMENTO
Dall'Autorità di Regolazione del Mercato Energetico:
REGOLAMENTO SULLE ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO NEL MERCATO ELETTRICO
SEZIONE PRIMA
Scopo, Ambito di Applicazione, Base Giuridica e Definizioni
Scopo e Ambito di Applicazione
ARTICOLO 1 – (1) Lo scopo del presente Regolamento è: Nell'ambito di applicazione della Legge sul Mercato Elettrico n. 6446 del 14/3/2013, lo scopo è determinare le procedure e i principi relativi all'istituzione di unità o impianti di accumulo di energia elettrica, al loro collegamento alla rete di trasmissione o distribuzione e all'utilizzo di tali unità o impianti nelle attività di mercato.
Le centrali idroelettriche ad accumulo di pompaggio e i gruppi di continuità installati per l'utilizzo in caso di interruzioni di corrente non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento.
Base
ARTICOLO 2 – (1) Il presente Regolamento è stato redatto sulla base della Legge sul Mercato Elettrico n. 6446 del 14/3/2013.
Definizioni
ARTICOLO 3 – (1) Nel presente Regolamento;
- a) Impianto di accumulo di energia elettrica: in grado di immagazzinare energia elettrica e di restituirla al sistema. Impianto,
- b) Legislazione pertinente: Legge sul mercato elettrico, Decreto presidenziale, Decisione presidenziale, Regolamento, Circolare, Licenza e Decisioni del Consiglio di Amministrazione,
- c) Norma pertinente: TS, EN, IEC, ISO e altre norme internazionali relative alle apparecchiature, al sistema di connessione e ai criteri di prestazione da utilizzare nell'impianto di accumulo di energia elettrica, in ordine di priorità,
- ç) Legislazione tecnica pertinente: Regolamenti, circolari e altri regolamenti pertinenti emanati dal Ministero dell'Energia e delle Risorse Naturali,
- d) Ente: Autorità di regolamentazione del mercato energetico,
- e) Istituzione: Autorità di regolamentazione del mercato energetico,
- f) Impianto di accumulo di energia elettrica indipendente: Impianto di accumulo di energia elettrica collegato direttamente alla rete senza essere collegato ad alcun impianto di produzione o consumo,
- g) Gestore di rete: Persona giuridica titolare della relativa licenza di distribuzione per una rete di 36 kV e inferiore, per una rete di 36 kV e superiore TEİAŞ,
- ğ) TEİAŞ: Società Turca di Trasmissione Elettrica,
- h) Mercato all'ingrosso dell'elettricità: dove vengono effettuati l'acquisto e la vendita all'ingrosso di energia elettrica, capacità o prodotti derivati; accordi bilaterali o mercati dell'elettricità quali il mercato a termine dell'elettricità, il mercato del giorno prima, il mercato intraday, il mercato dell'energia di bilanciamento, i servizi ausiliari organizzati dal gestore del mercato e/o del sistema,
- ı) Impianto di accumulo di energia elettrica integrato nell'impianto di consumo: un impianto di accumulo di energia elettrica collegato allo stesso punto di misura di un impianto di consumo,
- i) Unità di accumulo di energia elettrica integrata nell'impianto di produzione: un'unità di accumulo di energia elettrica in grado di immagazzinare l'energia elettrica prodotta nell'impianto di produzione o prelevata dal sistema entro i confini del sito della centrale elettrica e in grado di cedere l'energia accumulata al sistema per il riutilizzo,
- j) Servizi ausiliari: servizi ausiliari definiti nel Regolamento sui servizi ausiliari del mercato dell'elettricità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26/11/2017 e numero 30252,
- k) Meccanismo di sostegno YEK (YEKDEM): in conformità con la Legge sull'uso delle risorse energetiche rinnovabili ai fini della produzione di energia elettrica del 10/5/2005 e numero 5346 e altra normativa pertinente indica il meccanismo di sostegno che include i prezzi, i periodi, le quantità e le procedure e i principi relativi ai pagamenti da effettuare alle persone giuridiche titolari di una licenza di produzione che operano utilizzando fonti energetiche rinnovabili, che possono essere utilizzate dalle persone giuridiche che operano con fonti energetiche rinnovabili personalmente e dalle persone che operano con fonti energetiche rinnovabili nell'ambito della produzione esentata tramite le società di fornitura autorizzate nelle rispettive regioni.
(2) Le definizioni utilizzate nel presente Regolamento e non incluse nel primo comma hanno il significato e la portata previsti dalla normativa pertinente.
SEZIONE DUE
Unità e impianti di accumulo di energia elettrica e attività che possono essere svolte tramite tali unità e impianti
Unità e impianti di accumulo di energia elettrica e principi di installazione e collegamento
ARTICOLO 4 – (1) Attività che possono essere svolte tramite l'unità o l'impianto di accumulo di energia elettrica entro i limiti regolati dalle disposizioni del presente Regolamento;
- a) Accumulo di energia elettrica integrato nell'impianto di produzione,
- b) Accumulo di energia elettrica integrato nell'impianto di consumo,
- c) Accumulo di energia elettrica indipendente,
- ç) Accumulo di energia elettrica che può essere realizzato dai gestori di rete.
(2) Il collegamento dell'accumulatore di energia elettrica integrato all'impianto di produzione e degli accumulatori di energia elettrica indipendenti al sistema e l'utilizzo del sistema devono essere stabiliti nell'ambito di applicazione del secondo comma dell'articolo 15 del Regolamento sulle licenze del mercato elettrico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2/11/2013 con il numero 28809.
Accumulo di energia elettrica integrato nell'impianto di produzione
ARTICOLO 5 – (1) Le persone giuridiche titolari di una licenza di produzione devono, in un impianto di produzione autorizzato, L'impianto di produzione può installare un'unità di accumulo di energia elettrica integrata che non superi la potenza elettrica installata inclusa nella sua licenza.
(2) Le persone giuridiche con una licenza di produzione che beneficiano di YEKDEM o di qualsiasi altro meccanismo di sostegno che prevede il pagamento o la garanzia dell'energia prodotta possono installare un'unità di accumulo di energia elettrica integrata nello stesso punto di misurazione e che non superi la sua potenza elettrica installata.
(3) L'energia prelevata dalla rete all'unità di accumulo di energia elettrica integrata dell'impianto di produzione e restituita alla rete non è coperta da alcun incentivo o garanzia di acquisto concessa per l'energia prodotta dall'impianto di produzione in questione. Negli impianti di produzione rientranti nell'ambito di applicazione del secondo comma, è obbligatorio per il gestore di rete competente adottare tutte le misure necessarie per garantire l'attuazione del presente comma nelle configurazioni di misura e di connessione.
(4) L'energia persa nell'unità di accumulo di energia elettrica integrata nell'impianto di produzione istituito nell'ambito di applicazione del secondo comma non è inclusa nell'ambito di applicazione di alcun incentivo o garanzia di acquisto concessa per l'energia prodotta dall'impianto di produzione in questione.
(5) L'unità di accumulo di energia elettrica integrata nell'impianto di produzione istituito nell'ambito di applicazione del secondo comma e l'unità di accumulo di energia elettrica integrata nell'impianto di produzione che ha la natura di un'unità di bilanciamento sono registrate come unità di fornitura e prelievo distinte basate sulla riconciliazione.
(6) Nell'unità di accumulo di energia elettrica integrata nell'impianto di produzione, l'accettazione dell'unità di accumulo di energia elettrica in questione non può essere effettuata senza l'accettazione parziale o completa dell'impianto di produzione in questione.
(7) La quantità di energia che gli impianti di produzione con unità di accumulo di energia elettrica integrate forniranno al sistema in base al periodo di riconciliazione è la quantità di produzione che l'impianto di produzione può realizzare con la sua potenza elettrica installata accettata. non può superare.
Impianti di accumulo di energia elettrica integrati nell'impianto di consumo
ARTICOLO 6 – (1) Gli impianti di accumulo di energia elettrica possono essere installati dai consumatori a condizione che il gestore di rete competente fornisca un parere di connessione adeguato, che la loro potenza installata non superi la potenza contrattuale dell'impianto di consumo pertinente nel contratto di connessione e che si trovino nello stesso punto di misurazione.
(2) Un impianto di accumulo di energia elettrica integrato può essere installato nell'impianto di consumo nell'ambito di applicazione del comma (ç) del primo comma dell'articolo 5 del Regolamento sulla produzione di energia elettrica senza licenza nel mercato dell'energia elettrica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12/5/2019 e numero 30772.
(3) Un impianto di accumulo di energia elettrica integrato può essere installato nell'impianto di consumo solo per le esigenze dell'impianto di consumo pertinente. In caso di fornitura di energia alla rete da impianti di accumulo di energia elettrica integrati nell'impianto di consumo, tale energia non viene presa in considerazione negli importi di riconciliazione del fornitore pertinente.
(4) Gli impianti di accumulo di energia elettrica installati entro i confini della ZOO dalla persona giuridica della zona industriale organizzata sono considerati impianti di accumulo di energia elettrica integrati nell'impianto di consumo ai sensi del presente articolo.
Impianti di accumulo di energia elettrica indipendenti
ARTICOLO 7 – (1) A condizione che siano dotati di licenza di fornitura e abbiano una capacità installata non inferiore a 2 MW, possono essere installati uno o più impianti di accumulo di energia elettrica indipendenti nell'ambito della stessa licenza di fornitura. L'energia che questi impianti forniscono al sistema e prelevano dal sistema deve essere considerata nella quantità di fornitura e prelievo del relativo partecipante al mercato, che costituisce la base per la riconciliazione.
(2) Tra gli impianti di accumulo di energia elettrica istituiti nell'ambito di applicazione del presente articolo, gli impianti che soddisfano i requisiti necessari ai sensi del Regolamento sui servizi ausiliari del mercato elettrico possono partecipare ai servizi ausiliari e quelli che hanno la qualifica di unità di bilanciamento possono partecipare al mercato dell'energia di bilanciamento.
Impianti di accumulo di energia elettrica da istituire da parte dei gestori di rete
ARTICOLO 8 – (1) Le società di distribuzione possono dimostrare che è più economico di un nuovo investimento di rete mediante analisi costi-benefici; può istituire impianti di accumulo di energia elettrica su base di impianto con l'approvazione del Consiglio nell'ambito dei piani di investimento.
(2) Gli impianti di accumulo di energia elettrica istituiti dalle società di distribuzione non possono essere utilizzati al di fuori delle attività di distribuzione.
(3) TEİAŞ può istituire impianti di accumulo nell'ambito di applicazioni pilota e senza essere soggetti ad attività commerciali, a condizione che siano inclusi nei piani di investimento.
SEZIONE TRE
Disposizioni varie e finali
Transazioni nell'ambito della legislazione tecnica pertinente e delle norme pertinenti
ARTICOLO 9 – (1) La progettazione, l'installazione, il collegamento al sistema, l'accettazione, l'esercizio e, se ritenuto necessario, le attività di collaudo delle unità e degli impianti di accumulo di energia elettrica nell'ambito del presente regolamento devono essere eseguite come definito nella legislazione tecnica pertinente, nelle norme pertinenti e nei criteri tecnici.
(2) Per quanto riguarda gli impianti di accumulo di energia elettrica che non soddisfano le condizioni richieste dal legislazione tecnica pertinente e norme pertinenti da parte del gestore della rete e/o in situazioni che sono pericolose per la sicurezza della proprietà o che incidono sulla sicurezza del sistema elettrico, di un'unità di accumulo di energia elettrica o di un impianto di accumulo di energia elettrica senza alcuna necessità di notifica. Le misure necessarie, inclusa la separazione dalla rete, saranno adottate fino a quando la situazione dell'elettricità non sarà ripristinata in uno stato adeguato.
Espropriazione
ARTICOLO 10 – (1) Ad eccezione delle unità di accumulo di energia elettrica integrate nell'impianto di produzione, l'Istituto non intraprenderà alcuna azione in merito all'acquisizione di terreni o alla costituzione di diritti d'uso per gli impianti di accumulo e connessione di energia elettrica da realizzare nell'ambito di applicazione del presente Regolamento.
Impianti di accumulo di energia elettrica da realizzare nell'ambito di attività di R&S
ARTICOLO 11 – (1) Le università, le zone di sviluppo tecnologico e le zone industriali possono realizzare impianti di accumulo di energia elettrica con una capacità installata massima di 1 MW per l'utilizzo in attività di R&S. L'energia ceduta al sistema da questi impianti non sarà considerata negli importi previsti per la riconciliazione dai relativi partecipanti al mercato.
Inizio della ricezione delle domande
ARTICOLO 1 TEMPORANEO – (1) Le domande per l'unità di accumulo o gli impianti di accumulo di energia elettrica rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento possono essere presentate un mese dopo la data in cui i criteri di cui all'articolo 1 temporaneo del Regolamento sulla rete elettrica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28/5/2014 con il numero 29013, sono stati resi noti da TEİAŞ.
Applicazione
ARTICOLO 12 – (1) Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua pubblicazione.
Esecuzione
ARTICOLO 13 – (1) Le disposizioni del presente Regolamento sono applicate dal Presidente dell'Autorità di regolamentazione del mercato energetico.