Regolamento recante modifiche al Regolamento sulle Licenze del Mercato dell'Energia Elettrica
Regolamento recante modifiche al Regolamento sulle Licenze del Mercato dell'Energia Elettrica

Gazzetta Ufficiale

REGOLAMENTO

Dall'Autorità di Regolazione del Mercato Energetico:

REGOLAMENTO DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI LICENZA DEL MERCATO ELETTRICO

ARTICOLO 1 – Nel comma (ç) del primo comma dell'articolo 4 del Regolamento di Licenza del Mercato Elettrico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2/11/2013 e numero 28809, dopo il termine “legge” è stata aggiunta la frase “società di fornitura”, e al comma (s) sono stati aggiunti i seguenti commi.

“bbbb) Impianto di accumulo di energia elettrica indipendente: Impianto di accumulo di energia elettrica direttamente collegato alla rete senza essere collegato ad alcuna fonte di produzione o Impianto di consumo,

cccc) Unità di accumulo di energia elettrica integrata nell'impianto di produzione: Unità di accumulo di energia elettrica in grado di immagazzinare l'energia elettrica prodotta nell'impianto di produzione o prelevata dal sistema entro i confini del sito della centrale elettrica e in grado di restituire l'energia accumulata al sistema per il riutilizzo."

– Al primo comma dell'articolo 7 dello stesso Regolamento è stata aggiunta la seguente clausola.

"g) Impianto di produzione basato su fonti energetiche rinnovabili, a condizione che sia limitato alla potenza contrattuale prevista dal contratto di connessione."

ARTICOLO 3 – La frase "Licenza preliminare e" nel secondo comma dell'articolo 10 dello stesso Regolamento è stata modificata in "Licenza preliminare o", e la frase "Persona giuridica" al comma (c) dello stesso comma è stata modificata in "Licenze per persone giuridiche interessate" è stata modificata in "persona giuridica" ed è stato aggiunto il seguente comma allo stesso articolo.

"(7) Nel licenza di fornitura, disposizioni relative all'impianto o agli impianti di stoccaggio di energia elettrica indipendenti, se presenti; e nella licenza di produzione, sono incluse anche disposizioni relative all'unità di stoccaggio di energia elettrica integrata con la produzione, se presente.

ARTICOLO 4 – I seguenti paragrafi sono stati aggiunti all'articolo 12 del medesimo Regolamento. "(12) Le persone giuridiche che richiedono una licenza preliminare devono presentare domanda all'Autorità secondo le modalità specificate nel primo comma se desiderano aggiungere unità di accumulo integrate con la produzione alle proprie licenze preliminari. Qualora venga presentata una domanda in tale ambito, si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 15 per quanto riguarda il collegamento dell'unità di accumulo elettrico pertinente al sistema e l'utilizzo del sistema. Se la richiesta è ritenuta appropriata dal Consiglio, la licenza preliminare da rilasciare deve includere anche informazioni relative all'unità di accumulo elettrico pertinente. Non è richiesta l'adeguatezza patrimoniale né l'obbligo di garanzia per l'unità in tale ambito.

(13) Nelle domande di licenza preliminare presentate per progetti di impianti di produzione di energia elettrica in cui si prevede di utilizzare come combustibile olio e gas pirolitici, sottoprodotti derivanti dalla lavorazione di pneumatici usati, il combustibile in questione deve essere prodotto nell'impianto di produzione di energia elettrica pertinente e non deve essere utilizzata alcuna altra fonte oltre a tali fonti."

ARTICOLO 5 – La seguente frase è aggiunta alla fine del terzo comma dell'articolo È stato aggiunto l'articolo 13 dello stesso Regolamento.

"Non è consentito l'annuncio per i siti in cui l'intera area del progetto oggetto della domanda appartiene alla persona giuridica pertinente e per i siti di centrali elettriche in cui l'area dell'impianto relativa a progetti in cui i rifiuti urbani saranno utilizzati come fonte è di proprietà del comune pertinente e assegnata alla persona giuridica con i diritti di utilizzare i rifiuti urbani come sito di centrale elettrica."

ARTICOLO 6 – Il quinto comma dell'articolo 17 dello stesso Regolamento è stato modificato come segue.

"(5) Le persone giuridiche in possesso di una pre-autorizzazione che presentano domanda per realizzare un impianto di produzione di energia elettrica multi-fonte e un'unità di accumulo di energia elettrica integrata nell'impianto di produzione devono adempiere ai propri obblighi di cui al primo e al secondo comma. Tali obblighi possono essere adempiuti separatamente o congiuntamente in base alla fonte."

ARTICOLO 7 – La seguente frase è stata aggiunta alla fine del sesto comma dell'articolo 18 dello stesso Regolamento, il settimo e il nono comma sono stati modificati come segue, e L'undicesimo comma (ç) è stato abrogato e il seguente comma è stato aggiunto allo stesso articolo.

"La quantità totale di potenza meccanica da aggiungere nell'ambito dell'aumento della capacità meccanica non può superare la quantità di potenza elettrica installata inclusa nella licenza."

"(7) Nel caso in cui venga richiesta la modifica del sito dell'impianto di produzione soggetto alla licenza preliminare e si determini che tale situazione rientra nell'ambito di forza maggiore o in situazioni ritenute appropriate dal Consiglio, se la modifica richiesta non comporta una violazione dei diritti di terzi, il punto o l'area di connessione non vengono modificati e viene ottenuto il parere favorevole del DSI per gli impianti basati su risorse idroelettriche e la valutazione tecnica della Direzione Generale per gli Affari Energetici è appropriata per gli impianti basati su energia eolica o solare, le modifiche necessarie possono essere apportate alla licenza preliminare in questione. Il sito dell'impianto per i siti in cui l'intera proprietà del sito del progetto soggetto alla domanda appartiene alla persona giuridica pertinente e per i progetti in cui i rifiuti urbani saranno utilizzati come fonte Non è consentito l'annuncio per i siti di centrali elettriche in cui il comune interessato possiede il terreno e il terreno è assegnato a una persona giuridica con diritti di utilizzo dei rifiuti urbani come sito di una centrale elettrica."

"(9) L'unità di servizio principale pertinente;

  • Alla modifica del titolo e della tipologia della persona giuridica titolare della licenza preliminare,
  • Fatto salvo quanto disposto al comma (ç), il numero di unità, la potenza dell'unità, le coordinate dell'unità, la quantità di energia elettrica prodotta annua, la provincia, il distretto, l'ubicazione e il nome dell'impianto di produzione, a condizione che il punto di allacciamento e la potenza installata specificati nelle disposizioni speciali della licenza preliminare non cambino,
  • Alla modifica dell'indirizzo di notifica specificato nelle disposizioni speciali della licenza preliminare,
  • Alle modifiche da apportare nell'ambito della modifica della potenza installata totale fino al dieci percento, a condizione che non superi i 10 MW,

Le richieste di modifica correlate e la prima e Articolo 57, secondo comma. Finalizza le transazioni relative agli obblighi di notifica specificati nell'ambito di applicazione. Le modifiche alle coordinate delle unità da apportare nell'ambito di applicazione del comma (b) nelle pre-licenze basate sull'energia eolica devono essere finalizzate sulla base del certificato di conformità della Direzione Generale per gli Affari Energetici che indica che le coordinate delle turbine nei campi adiacenti al sito dell'impianto non sono interessate, a condizione che il documento di Permesso di Interazione Tecnica sia presentato nella domanda. Le modifiche al numero di unità e alla potenza dell'unità nell'ambito di applicazione del comma (b) nelle pre-licenze basate sull'energia eolica devono essere finalizzate sulla base del certificato di conformità della Direzione Generale per gli Affari Energetici. Le disposizioni del presente Regolamento in materia di obbligazioni patrimoniali e collaterali non si applicano alle modifiche da apportare fino alla percentuale determinata nell'ambito di applicazione del comma (ç). In caso di opposizione da parte di terzi alle procedure di modifica effettuate nell'ambito del presente paragrafo, l'opposizione in questione e la procedura di modifica soggetta all'opposizione devono essere definite dal Consiglio.

"(13) Una domanda di modifica presentata nell'ambito dell'aggiunta di un'unità di accumulo di energia elettrica integrata all'impianto di produzione soggetto a licenza preliminare può essere ritenuta idonea a condizione che:

  • L'area inclusa nella licenza preliminare non venga superata,
  • La potenza elettrica e/o meccanica installata inclusa nella licenza preliminare non venga modificata,
  • L'attuale tipo di connessione, il punto di connessione e il livello di tensione inclusi nella licenza preliminare non vengano modificati,
  • Il parere ricevuto dal gestore di rete competente in merito alla connessione di tale unità di accumulo di energia elettrica al sistema e all'utilizzo del sistema sia positivo ai sensi del secondo comma dell'articolo 15,

La licenza preliminare deve essere modificata entro il termine specificato nella decisione del Consiglio a partire dalla data di notifica del Consiglio decisione, a condizione che venga presentato all'Istituzione il documento attestante l'avvenuta presentazione della domanda alle Istituzioni competenti per la decisione richiesta nell'ambito del Regolamento sulla Valutazione di Impatto Ambientale.

ARTICOLO 8 – La seguente clausola è stata aggiunta al quarto comma dell'Articolo 20 del medesimo Regolamento e la clausola (e) del sesto comma è stata modificata come segue.

  • “ç) Le persone giuridiche che richiedono una licenza di fornitura devono presentare domanda all'Istituzione come specificato nel primo comma se desiderano aggiungere un impianto di stoccaggio di energia elettrica indipendente alle proprie licenze. Nel caso in cui venga presentata una domanda in tale ambito, si applica la disposizione del secondo comma dell'Articolo 15 per quanto riguarda la connessione dell'impianto di stoccaggio di energia elettrica indipendente al sistema e l'utilizzo del sistema. Se la richiesta è ritenuta appropriata dal Consiglio, le informazioni relative all'impianto di stoccaggio di energia elettrica indipendente in questione devono essere incluse anche nella licenza di fornitura da rilasciare. Per il finanziamento rientrante in questo ambito, non sono richiesti requisiti di adeguatezza patrimoniale né obblighi di garanzia.
  • “e) Lo statuto della società, che include le disposizioni previste dal presente Regolamento in materia di fusioni e scissioni societarie,”

ARTICOLO 9 – La frase “previsto” è stata aggiunta dopo la frase “può produrre” nel comma (b) del terzo comma dell'articolo 23 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 10 – La seguente frase è stata aggiunta alla fine del sesto comma dell'articolo 24 del medesimo Regolamento, il nono e l'undicesimo comma sono stati modificati come segue, il comma (ç) del sedicesimo comma è stato abrogato, la frase “Direzione Generale per le Energie Rinnovabili” nello stesso comma è stata modificata in “Direzione Generale per gli Affari Energetici” e i seguenti commi sono stati aggiunti allo stesso articolo.

“Il totale quantità di potenza meccanica da aggiungere nell'ambito dell'aumento della capacità meccanica, "(9) Nel caso in cui venga richiesta la modifica dell'area dell'impianto di produzione soggetta alla licenza di produzione e venga determinato che tale situazione rientra nell'ambito di forza maggiore o di situazioni ritenute appropriate dal Consiglio, la modifica richiesta non dovrà causare una violazione dei diritti di terzi, il punto di connessione o l'area di connessione non dovranno essere modificati e dovrà essere ottenuto il parere appropriato del DSI per gli impianti basati su risorse idrauliche e la valutazione tecnica effettuata dalla Direzione generale degli affari energetici sarà ritenuta appropriata per gli impianti basati sull'energia eolica o solare. In tali casi, potranno essere apportate le modifiche necessarie alla licenza in questione. Non verrà effettuato alcun annuncio per i siti in cui l'intera area del progetto oggetto della domanda appartiene alla persona giuridica pertinente e per i siti di centrali elettriche in cui l'area dell'impianto per progetti in cui i rifiuti urbani saranno utilizzati come fonte è di proprietà del comune pertinente e assegnata alla persona giuridica con i diritti di utilizzare i rifiuti urbani come sito di centrale elettrica."

"(11) Le richieste di modifica della licenza relative alle seguenti questioni e transazioni relative agli obblighi di notifica specificati nell'ambito del primo e del secondo comma dell'articolo 57 devono essere finalizzate dall'unità di servizio principale competente:

  • a) Modifica della denominazione e della tipologia della persona giuridica autorizzata, ad eccezione delle persone giuridiche le cui tariffe sono soggette a regolamentazione.
  • b) Fatto salvo quanto disposto al comma (e), il numero di unità, la potenza dell'unità, le coordinate dell'unità, la quantità di energia elettrica prodotta annua, la provincia, il distretto, l'ubicazione e il nome dell'impianto di produzione, a condizione che il punto di connessione e la potenza installata specificati nelle disposizioni speciali delle licenze non Modifica.
  • c) Modifica dell'indirizzo di notifica.
  • ç) Informazioni sulle persone fisiche e giuridiche che detengono partecipazioni dirette o indirette nella persona giuridica nelle licenze delle persone giuridiche soggette a regolamentazione tariffaria.
  • d) Modifica delle informazioni sulle coordinate delle turbine all'interno del sito dell'impianto di produzione sulla base del certificato di conformità da ottenere dalla Direzione Generale per gli Affari Energetici e del Permesso di Interazione Tecnica che indichi che le coordinate delle turbine nei siti limitrofi non sono interessate dalle licenze di produzione basate sull'energia eolica.
  • e) Modifiche da apportare nell'ambito di variazione fino al dieci percento della potenza installata totale, purché non superi i 10 MW. Le disposizioni del presente Regolamento in materia di obbligazioni patrimoniali e collaterali non si applicano alle modifiche da apportare nell'ambito di applicazione della presente clausola. In caso di opposizione da parte di terzi alle procedure di modifica effettuate nell'ambito del presente paragrafo, l'opposizione in questione e la procedura di modifica soggetta all'opposizione devono essere definite dal Consiglio."

"(18) La domanda di modifica presentata nell'ambito dell'aggiunta di un'unità di accumulo di energia elettrica all'impianto soggetto a licenza di produzione;

  • a) Non eccedere l'area inclusa nella licenza,
  • b) Non modificare la potenza elettrica e/o meccanica installata inclusa nella licenza,
  • c) Non modificare l'attuale tipo di connessione, il punto di connessione e il livello di tensione inclusi nella licenza,
  • ç) Il parere ricevuto dal gestore di rete competente in merito alla connessione dell'unità di accumulo di energia elettrica al sistema e all'utilizzo del sistema in questione ai sensi del secondo comma dell'articolo 15 deve essere positivo,

può essere ritenuto appropriato. A partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del Consiglio, la modifica della licenza sarà effettuata a condizione che la decisione richiesta nell'ambito del Regolamento sulla Valutazione di Impatto Ambientale sia presentata all'Istituto. L'adeguatezza patrimoniale e gli obblighi di garanzia non sono richiesti per l'unità in tale ambito.

(19) Le persone giuridiche titolari di una licenza di fornitura devono presentare domanda all'Istituto affinché una modifica della licenza venga aggiunta alla licenza dell'impianto in questione se desiderano istituire un impianto di stoccaggio di energia elettrica indipendente. Qualora venga presentata una richiesta in tale ambito, si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 15 per quanto riguarda il collegamento dell'impianto di stoccaggio di energia elettrica al sistema e l'utilizzo del sistema. Se la richiesta è ritenuta appropriata dal Consiglio, la modifica della licenza sarà effettuata a condizione che la decisione richiesta nell'ambito del Regolamento sulla Valutazione di Impatto Ambientale sia presentata all'Istituto entro il termine specificato nella decisione del Consiglio a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del Consiglio. Nell'ambito della disposizione del terzo comma, le disposizioni applicate alle richieste di modifica della licenza relative alla proroga della durata degli impianti di produzione si applicano anche agli impianti di stoccaggio di energia elettrica indipendenti. L'adeguatezza patrimoniale e gli obblighi di garanzia non sono richiesti per l'impianto rientrante in questo ambito."

ARTICOLO 11 – Il seguente paragrafo è stato aggiunto all'articolo 27 dello stesso Regolamento.

"(7) Se l'unità di accumulo integrata di energia elettrica e l'impianto di accumulo indipendente di energia elettrica dell'impianto di produzione non vengono completati entro il periodo incluso nella licenza, le disposizioni relative all'unità di accumulo o all'impianto in questione sono annullate dall'ambito di applicazione della licenza pertinente con decisione del Consiglio."

ARTICOLO 12 – Il seguente paragrafo è stato aggiunto al primo comma dell'articolo 30 dello stesso Regolamento, il seguente paragrafo è stato aggiunto al secondo comma, il quarto e il quinto comma sono stati abrogati e i seguenti commi sono stati aggiunti allo stesso articolo.

  • "g) Istituzione e gestione dell'unità di accumulo integrata di energia elettrica, a condizione che sia inclusa nella licenza,"
  • "ğ) Trattamento di pneumatici usati Legale I soggetti titolari di una licenza di produzione basata sulla biomassa che utilizzeranno i sottoprodotti derivanti dalla produzione di biomassa, dovranno soddisfare i requisiti dei sottoprodotti che utilizzeranno nei propri impianti provenienti dagli impianti di pirolisi che realizzeranno al loro interno nell'ambito della propria licenza.

"(6) Impianto di produzione combinata di energia elettrica La potenza totale dell'unità e/o delle unità da realizzare sulla base di risorse ausiliarie negli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è determinata dalla decisione del Consiglio.

(7) Negli impianti di produzione di energia elettrica con fonti multiple, l'accettazione parziale o totale dell'unità o delle unità basate su risorse ausiliarie non può essere effettuata prima dell'accettazione parziale o totale delle unità basate sulla fonte principale."

ARTICOLO 13 – La clausola (ç) del primo comma dell'articolo 33 dello stesso Regolamento è stata abrogata e la seguente clausola è stata aggiunta alla stessa clausola.

“d) Istituzione e gestione di un impianto di accumulo di energia elettrica nel quadro delle condizioni specificate nella legislazione pertinente,”

ARTICOLO 14 – La seguente clausola è stata aggiunta al primo comma dell'articolo 34 dello stesso Regolamento.

“d) Istituzione e gestione di uno o più impianti di accumulo di energia elettrica indipendenti nell'ambito di applicazione della sua licenza,”

ARTICOLO 15 – La seguente clausola è stata aggiunta al primo comma dell'articolo 34 dello stesso Regolamento.

“d) Istituire e gestire uno o più impianti di accumulo di energia elettrica indipendenti nell'ambito di applicazione della propria licenza,”

ARTICOLO 15 – La seguente clausola è stata aggiunta al primo comma dell'articolo 34 dello stesso Regolamento.

Il secondo comma dell'articolo 43 del Regolamento è stato modificato come segue e la seguente frase è stata aggiunta alla fine del sedicesimo comma dello stesso articolo.

“(2) I canoni di pre-licenza e di licenza sono determinati in un'unica soluzione in base ai settori di attività e/o alle dimensioni dell'attività, mentre i canoni di licenza annuali sono determinati in proporzione ai settori di attività e alla quantità di energia elettrica prodotta, trasmessa, distribuita, venduta all'ingrosso o al dettaglio e immagazzinata, e sono pagati in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.”

“Nell'ambito della ambito di applicazione del primo e del secondo comma dell'articolo 57; In caso di mancato adempimento dell'obbligo di notifica relativo alle modifiche azionarie entro il termine specificato, verrà applicata una commissione pari alla commissione di modifica."

ARTICOLO 16 – L'articolo 46 dello stesso Regolamento è stato modificato come segue.

"ARTICOLO 46 – (1) Un soggetto giuridico privato titolare di licenza preliminare e di licenza di produzione può presentare all'Istituzione le seguenti richieste, direttamente correlate alle sue attività;

  • a) Operazioni di espropriazione,
  • b) Costituzione di diritti di servitù,
  • c) Permesso di utilizzo,
  • ç) Locazione,
  • d) Decisione di trasferimento di immobili appartenenti a enti e organizzazioni pubbliche diverse da quelle appartenenti al Tesoro,
  • e) Modifica della destinazione d'uso dei pascoli,

Nelle licenze preliminari e nelle licenze di produzione concesse per YEKA, nessuna richiesta può essere presentata nell'ambito del presente paragrafo per l'istituzione di fabbriche, centri di ricerca e sviluppo e strutture simili nell'ambito del Regolamento YEKA.

(2) Le richieste di espropriazione di persone giuridiche di diritto privato con licenze preliminari o licenze impegnate in attività di produzione nel mercato dell'elettricità, relative agli immobili necessari per le attività soggette alla licenza preliminare e alla licenza e che sono di proprietà privata di persone fisiche, sono valutate dall'Autorità e, se ritenuto opportuno, il Consiglio prende una decisione. Nell'ambito di tale decisione, le necessarie procedure di espropriazione saranno concluse ai sensi del primo comma dell'articolo 19 della Legge."

ARTICOLO 17 – Il secondo comma dell'articolo 52 del medesimo Regolamento è stato modificato come segue.

"(2) Le persone giuridiche che hanno ottenuto una licenza per svolgere attività di produzione sono tenute a presentare all'Istituzione, in una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, secondo il formato stabilito dall'Istituzione, nei mesi di luglio e gennaio di ogni anno, in merito alle attività svolte fino all'accettazione dell'intera capacità installata dell'impianto incluso nelle loro licenze. L'obbligo in questione; se il periodo tra la data di rilascio della licenza e il primo periodo di avanzamento successivo a tale data è superiore a 90 giorni, il periodo decorre dal periodo in corso, altrimenti decorre dal periodo successivo."

ARTICOLO 18 – La seguente frase è stata aggiunta alla fine del primo comma dell'articolo 57 del medesimo Regolamento, il secondo comma è stato modificato come segue e il settimo e l'ottavo comma dello stesso articolo sono stati abrogati.

"Le modifiche che rientrano nell'ambito di applicazione del presente comma devono essere notificate all'Agenzia tramite il Sistema di Richiesta dell'Autorità di Regolamentazione del Mercato dell'Energia entro sei mesi dalla data in cui sono state apportate."

"(2) L'acquisizione, diretta o indiretta, da parte di una persona fisica o giuridica di azioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale per le persone giuridiche autorizzate operanti in regime tariffario, o almeno il cinque per cento del capitale in società pubbliche, e i trasferimenti di azioni che comportano un cambio di controllo nella struttura societaria della persona giuridica, indipendentemente dalle modifiche delle quote di capitale sopra menzionate, o altre transazioni che comportino tale risultato, e le azioni delle suddette entità giuridiche autorizzate. La costituzione di un privilegio sulle entità giuridiche e la costituzione di un privilegio contabile relativo a tali entità giuridiche sono soggette all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in ciascun caso. Nelle strutture di partnership di entità giuridiche con una licenza di esercizio del mercato, indipendentemente dalle modifiche delle quote di capitale sopra menzionate, anche le modifiche dirette delle quote che rappresentano il quattro percento o più del capitale della persona giuridica sono soggette all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Tuttavia, le modifiche dirette o indirette delle quote che si verificano a causa dell'esercizio del diritto di prelazione e che non modificano la struttura di controllo sono soggette ad approvazione. Non lo è. Se il trasferimento delle azioni non viene completato entro sei mesi dalla data di approvazione, l'approvazione concessa perderà la sua validità. È obbligatorio richiedere una modifica della licenza entro tre mesi dalla data di completamento del trasferimento delle azioni. La disposizione del presente paragrafo non si applica alle persone giuridiche a capitale pubblico, limitatamente alle loro azioni a capitale pubblico, e alle modifiche nella struttura societaria di una persona giuridica con un socio a capitale pubblico, derivanti dalle azioni a capitale pubblico di detto socio. È obbligatorio notificare all'Agenzia altre modifiche che non richiedono approvazione nell'ambito del presente paragrafo e, se necessario, richiedere una modifica della licenza entro sei mesi dalla data della modifica. Per le persone giuridiche titolari di una licenza di produzione; Le modifiche rientranti nell'ambito di applicazione del presente paragrafo devono essere notificate all'Istituto tramite il Sistema di Applicazione EMRA entro sei mesi dalla data di attuazione."

ARTICOLO 19 – La seguente frase è stata aggiunta alla fine del secondo paragrafo del quindicesimo articolo temporaneo dello stesso Regolamento.

"I titoli presentati all'Istituto nell'ambito della licenza di produzione non saranno restituiti fino al completamento degli obblighi di cui al primo paragrafo, anche se l'impianto in questione ha iniziato a operare."

ARTICOLO 20 – I seguenti articoli temporanei sono stati aggiunti allo stesso Regolamento.

"Notifiche di modifica della struttura del partenariato

ARTICOLO 31 TEMPORANEO – (1) Le notifiche da effettuare tramite il Sistema di Applicazione EMRA nell'ambito di applicazione del primo e del secondo paragrafo dell'articolo 57 del presente Regolamento devono essere effettuate per iscritto fino a 1/6/2021 può essere presentato.

Domande attuali per impianti di generazione di energia elettrica da fonti multiple

ARTICOLO 32 TEMPORANEO – (1) La procedura per la preparazione di un parere di connessione in merito alle domande delle persone giuridiche che si rivolgono all'Autorità nell'ambito di applicazione delle disposizioni del presente Regolamento in merito all'istituzione di impianti di generazione di energia elettrica da fonti multiple a partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo è determinata dalla decisione del Consiglio.

ARTICOLO 21 – Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

ARTICOLO 22 – Le disposizioni del presente Regolamento sono applicate dal Presidente dell'Autorità di regolamentazione del mercato energetico.

Ufficio ufficiale presso cui è pubblicato il Regolamento Gazzetta Ufficiale
Data Numero
11/02/2013 28809
Pubblicazione ufficiale del Regolamento che modifica il Regolamento Del giornale
Storico Numero
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4/2/2015 29257
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15/12/2017 30091
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16/08/2018 30511
30/12/2018 30641
16/2/2019 30688
9/7/2019 30826
23/8/2019 30867
31/12/2019 30995
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14/5/2020 31127
28/7/2020 31199
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